Associazione Nazionale

Società di Assistenza alla Persona

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STATUTO

 

  • Costituzione e scopi

 

Art. 1

E’ costituito in Bologna, via  Cesare Battisti 23, un Circolo Culturale, Ricreativo, Musicale, Sportivo  denominato               “ANSAP ”.

Il circolo è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista a carattere volontario e democratico.

Non persegue finalità di lucro e si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

 

Art. 2

L’associazione si propone i seguenti scopi:

-        associare le società di assistenza alla persona che condividono un codice di qualità e trasparenza nell’organizzazione di servizi di assistenza alla persona.

-        Promuovere l’immagine delle società associate mediante la concessione dell’uso del proprio logo.

-        Migliorare la qualità percepita dai clienti delle società associate.

-        Intraprendere attività di comunicazione volte all’orientamento dei clienti finali verso i servizi forniti dalle proprie associate.

-        Diffondere la cultura della qualità nei servizi di assistenza alla persona.

In via strettamente strumentale e al perseguimento dei sopra menzionati scopi, l’associazione può:

-        creare più strutture anche logistiche atte a consentire a quanti vi aderiscono un processo di maturazione e apprendimento culturale ed equilibrato;

-        istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni, spettacoli, eventi, corsi destinati ai propri associati e non, con l’intenzione di diffondere lo spirito dell’associazione stessa all’interno delle strutture varie pubbliche e private;

-        affiancare nelle proprie manifestazioni, spettacoli, eventi, corsi, sfilate ecc. ecc. privati, società, associazioni benefiche o istituzioni varie , confederando nell’unico fine, un’ampia e completa offerta educativa;

-        fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di cultura e qualità;

-        stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;

-        promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche, supporti musicali e/o multimediali con finalità divulgative, sempre e comunque nell’ambito della propria attività istituzionale, limitando così l’eventuale distribuzione dei suddetti beni ai soli associati, attribuendo nel contempo a tali beni un valore non eccedente i costi specifici sostenuti per la produzione;

-        provvedere alla vendita, per corrispondenza e non, purchè rivolta solo ai propri associati, di beni e servizi che la stessa dovesse produrre od acquisire nell’ambito della propria attività istituzionale, sempre nel limite dei costi specifici sostenuti per la loro produzione;

-        somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;

-        svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

-        compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

 

  • Associazione

 

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l’assenso dell’esercente la potestà. Per iscriversi al Circolo è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo utilizzando l’apposito modulo. Con la domanda l’aspirante socio dovrà:

-        indicare nome e cognome, luogo di nascita, professione e residenza;

-        dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

Per le Società è necessaria che la richiesta sia fatta ad opera del legale rappresentante pro tempore.

 

Art. 4

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione sì propone e l'impegno ad approvare e osservare statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta, senza obbligo di motivazione

Al momento della domanda l’associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l’assenza di motivi ostativi all’accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità. A seguito dell’autocertificazione, salva sempre la decisione del consiglio direttivo, all’iscritto potrà essere rilasciata la tessera e lo stesso potrà essere ammesso a frequentare il Circolo. Nell’ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all’atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata. Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali del Circolo.

 

Art. 5

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo stesso.

 

Art. 6

Hanno il diritto di frequentare il Circolo:

-        i soci;

-        i soci debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal consiglio direttivo del Circolo.

-        La frequentazione del Circolo può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri soci o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ebrezza.

 

Art. 7

I soci sono tenuti:

-        Al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal consiglio direttivo, per il rinnovo delle tessere, ovvero all’immediato pagamento una tantum della quota a tempo indeterminato qualora il Consiglio ne dia la facoltà al nuovo associato.

-        Alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

-        La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi ne è trasmissibile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall’art. 4.

 

Art. 8

La decadenza da socio può avvenire per:

-        decesso;

-        dimissioni;

-        mancato rinnovo della quota associativa;

-        espulsione o radiazione.

 

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al consiglio direttivo con la restituzione della tessera.

 

  • Provvedimenti disciplinari

 

Art. 9

Nel caso di infrazioni da parte dei soci di norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

  1. ammonizione scritta;

  2. sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;

  3. espulsione o radiazione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

-        quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

-        quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute al Circolo;

-        quando, in qualunque modo,  arrechino danni morali o materiali al Circolo;

-        quando tengano in pubblico una condotta riprovevole e persistano nel recare molestie agli altri soci.

 

Le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal consiglio direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative. Il consiglio direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L’inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il consiglio direttivo di denunciare l’intruso per violazione di domicilio.

In caso di contrasto decide in via definitiva l’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

 

  • Patrimonio sociale e Bilancio

 

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del Circolo.

I proventi sono costituiti:

a)       dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi;

b)      da eredità, donazioni e legati;

c)       contributi dello Stato, delle regioni, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito di fini statutari;

d)      da contributi dell’unione europea e di organismi internazionali;

e)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)         proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)      erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)       entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i)         altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Art. 11

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

 

Art. 12

La gestione del patrimonio sarà affidata al Presidente, il quale risponderà direttamente all’assemblea della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta di approvazione del bilancio e del rendiconto. Inoltre l’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali che il Presidente riterrà più opportune.

 

  • Organi sociali

 

Art. 13

Sono organi sociali:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)      il consiglio direttivo;

c)       il Presidente;

d)      il Tesoriere.

 

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’incarico.

 

 

  • Elezioni

 

Art. 14

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni solo i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni del Circolo che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

 

  • Assemblee

 

Art. 15

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

 

L’assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede del Circolo per almeno 15 giorni prima della data fissata.

L’assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede del Circolo almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni socio.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.

 

Art. 16

L’Assemblea viene convocata di regola una volta l’anno.

Essa:

-        approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

-        approva il bilancio consuntivo e preventivo;

-        delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli in cui occorre rinnovare le cariche sociali, elegge il consiglio direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

 

Art. 17

L’Assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è convocata su ordine del giorno prefissato:

-        tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;

-        allorché ne faccia richiesta motivata almeno ¼ dei soci.

L’assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

 

Art. 18

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà avere luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

 

Art. 19

Per la validità dell’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo,è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

La delega, ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l’indicazione di voto del delegante sugli argomenti dell’ordine del giorno.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

 

Art. 20

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

 

 

Art. 21

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

 

  • Consiglio direttivo

 

Art. 22

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 2 consiglieri anche non soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

Art. 23

Il consiglio direttivo viene convocato dal Presidente mediante comunicazione telefonica o avviso da consegnare a mano e controfirmare per ricevuta.

 

Art. 24

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente.

Le sedute del consiglio direttivo non sono pubbliche;il consiglio direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del consiglio direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo.

 

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo consiglio direttivo.

 

Art. 26

Il consiglio direttivo assume la direzione e l’amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i  poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea.

A tal fine può:

-        redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

-        curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

-        redigere il bilancio preventivo e consuntivo;

-        compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio;

-        stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

-        formulare il regolamento interno;

-        deliberare circa l’ammissione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

-        delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il consiglio direttivo può avvalersi , per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro ad esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

 

  • Presidente

 

Art 27

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

 

  • Tesoriere

 

Art. 28

Il tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’associazione. Egli tiene la cassa e l’elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di bilancio o rendiconto, preventive o consuntive e le presenta al Consiglio Direttivo.

 

  • Scioglimento dell’Associazione

 

Art. 29

La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa con le modalità previste dal primo comma dell’art.19. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e , comunque, per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci. E’ esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

 

  • Disposizione finale

 

Art. 30

La durata dell’ associazione è prevista fino al 31/12/2028  ma potrà essere prorogata dall’assemblea riunita in sede straordinaria. Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del codice civile e delle leggi vigenti. L’associazione è libera, apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro.

 

 
 
 
 
   
   
     
 

A.N.S.A.P. via Cesare Battisti, 23 - 40123 Bologna

CF 91297910373